Formazione professionale per l'esercizio del commercio alimentare e di somministrazione

Formazione professionale per l'esercizio del commercio alimentare e di somministrazione

Data :

13 febbraio 2025

Formazione professionale per l'esercizio del commercio alimentare e di somministrazione
Municipium

Descrizione

Formazione Obbligatoria di aggiornamento rivolta ai Titolari di Pubblici Esercizi (o loro Delegati alla somministrazione)

La Legge Regionale n. 38/06 e s.m.i. dispone, all'art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.

Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP) , il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e smi.

Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R n. 25-1952 del 31/07/2015. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.

Per informazioni sugli enti convenzionati cliccare su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione

Attualmente il corso di aggiornamento obbligatorio si riferisce al V triennio (1/3/2022 – 01/03/2025).

Gli operatori del settore della somministrazione che hanno frequentato il corso di aggiornamento per il V Triennio possono inviare copia dell'attestato Suap di Venaria Reale e Sanità, tramite invio alla PEC suapvenariareale@pec.it allegando i seguenti moduli:

Modello Consegna Attestati EE.PP.

Modello Procura

Per maggiori informazioni si riassume quanto stabilito dalla normativa vigente in materia:

Il soggetto che ha acquisito il requisito professionale in data antecedente il 01/03/2022 si può trovare in due condizioni:

    1. Inizio attività (sia nuova apertura che subingresso) entro il 31/08/2024 con obbligo di aggiornamento entro il 01/3/2025 

    2. Inizio attività (sia nuova apertura che subingresso) tra il 01/09/2024 e il 01/03/2025 con obbligo di aggiornamento entro il 01/3/2026 

Tutti i soggetti che hanno acquisito il requisito professionale dopo il 01/03/2022 e che hanno iniziato l'attività (sia nuova apertura sia subingresso) tra il 01/03/2022 e 01/03/2025 non devono frequentare il triennio 2022-2025 ma il prossimo triennio 01/03/2025 - 01/03/2028.

 

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2025, 11:51

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